Cosa è?
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiamo omesso la pubblicazione sul proprio sito web ai sensi dell’ art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 .
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggeto di obblighi di pubblicazione.

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico
La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, ed è gratuita.
L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, compilando il modulo che si trova in fondo alla pagina, ed inviandolo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: galterrabarocca@pec.it
In caso di accoglimento dell’istanza, entro 30 giorni dalla sua presentazione, il GAL provvede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.
In caso di diniego o mancata risposte nel termine di legge, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Accesso civico generalizzato
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013.
Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere avanzata da chiunque, non deve essere motivata ed è gratuita.

L’istanza può essere trasmessa alla sede del GAL Terra Barocca compilando il Modulo richiesta accesso civico generalizzato, che si trova in fondo alla pagina. Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: galterrabarocca@pec.it . Nell’ambito dell’istruttoria, eventuali controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
dell’accesso.

In caso di accoglimento, l’ente allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.

L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono impugnare il provvedimento Innanzi al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

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